
Per la Cassazione l'attitudine del coniuge al lavoro rileva solo se emerge un'effettiva possibilit di svolgere un lavoro retribuito
quanto si desume dall'ordinanza della sesta sezione civile della Corte di Cassazione, n. 28938/2017 (qui sotto allegata) che ha respinto il ricorso di un libero professionista che contestava la sentenza che, a seguito della separazione intercorsa, aveva posto a suo carico l'assegno di mantenimento da corrispondere alla moglie.
Un esborso spettantele, secondo la Corte territoriale, posto che il marito risultava essere un affermato professionista proprietario di diversi immobili.
Infatti, l'entit dell'assegno di separazione va determinato in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato, raffrontando le rispettive situazioni reddituali e patrimoniali dei coniugi e, sulla scorta dei dati che ne consentano una ricostruzione attendibile, il fine quello di assicurare al coniuge economicamente pi debole un tenore di vita tendenzialmente simile a quello goduto in costanza di matrimonio.
Una ricostruzione avallata dalla Cassazione che rammenta, nuovamente, come la separazione personale, a differenza dello scioglimento con cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale.
Pertanto, i "redditi adeguati" cui, ex art. 156 c.c., va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La sentenza impugnata viene ulteriormente criticata dal ricorrente per non avere considerato l'astratta capacit lavorativa della moglie.
Sul punto, la sesta sezione richiama la giurisprudenza pregressa (sent. n. 789/2017) secondo cui, in riferimento all'assegno di mantenimento a seguito di separazione, l'attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva sopravvenuta possibilit di svolgimento di un'attivit lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fatto individuale, ambientale e non di mere valutazioni astratte e ipotetiche.
In sostanza, deve esservi una concreta possibilit di lavoro retribuito offerta al coniuge che va adeguatamente dimostrata, ma nulla di tutto ci emerso dalle contestazioni del ricorrente. Pertanto, il suo ricorso va rigettato.
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